Nata come Associazione laicale di culto e religione nel 1967, l’U.A.L.S.I., fondata per volontà di un disabile di venerata memoria: Federico Pepe,si propone, attraverso l’opera di volontari di realizzare una crescita umana e cristiana dei propri aderenti promuovendo un’azione di evangelizzazione e di apostolato verso e con i fratelli ammalati e diversamente abili, due, infatti, i suoi scopi: La diffusione del culto alla Madonna sotto il titolo di “Nostra Signora di Lourdes”; L’ assistenza agli infermi, specialmente poveri, per far sentire loro la solidarietà dei cristiani e dare coscienza della missione dei sofferenti. La sua attività, basata esclusivamente sulla cooperazione di volontari: medici, infermieri, barellieri, dame, sacerdoti, si estende in circa trenta gruppi presenti nel territorio centromeridionale. Nei gruppi, i volontari offrono gratuitamente il tempo libero intervenendo a favore delle persone bisognose, diversamente abili, ammalate, disadattate o comunque emarginate dalla società con tutte le iniziative possibili per il recupero civile e morale, secondo i principi dell’etica cristiana in obbedienza agli insegnamenti della Chiesa Cattolica.L’offerta di questo straordinario servizio, a chi è nel disagio, viene svolto con spirito cristiano ed amore fraterno aiutando fisicamente quanti hanno difficoltà, sostenendoli moralmente, domiciliarmente e durante le molteplici attività che si svolgono nell’arco dell’anno tra le quali i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima, Loreto ed altri Santuari Mariani, dove gli ammalati e i diversamente abili vivono una meravigliosa esperienza di fede assistiti dai volontari dell’U.A.L.S.I. Nel 1973, il vescovo di Nola S. Ecc. Mons. Guerino Grimaldi, benedisse ed incoraggiò paternamente l’U.A.L.S.I., e con proprio decreto del 10 giugno la eresse a Pia Unione. Il 21 aprile 2000 l’Arcivescovo mons. Beniamino Depalma, volendo dare alI’U.A.L.S.I. un’ulteriore testimonianza di fiducia ed assicurare una sua più organizza funzionalità per il raggiungimento dei suoi fini, con proprio decreto costituisce la Fondazione U.A.L.S.I., approvandone lo statuto. 1. La pastorale della salute , mettendo in atto tutte quelle iniziative possibili all’assistenza domiciliare per gli ammalati soli che lasciano gli ospedali e per coloro che sono affetti dai gravi mali del secolo, soprattutto quelli in fase terminale, collaborando fattivamente con i loro familiari, anch’essi bisognosi della nostra attenzione. 2.1 giovani con i quali bisogna costruire insieme una cultura globale della solidarietà che ridia loro speranza nel futuro.
La vita passata, presente e futura dell’U.A.L.S.I. è legata alla figura straordinaria del proprio fondatore Federico Pepe. Non è facile riassumere in poche righe le sue opere e i suoi insegnamenti ma è sufficiente il semplice racconto della nascita e dell’evoluzione della nostra realtà associativa, per dare un’idea dello spessore umano e dell’unicità di Federico.Questi ha provato in prima persona il sacrificio della sofferenza ma, a dispetto delle forti diffidenze dell’epoca nei confronti dei fratelli disabili, ha voluto rendersi strumento nelle mani del Signore per portare coraggio e dignità laddove vi era emarginazione e vergogna. Egli stesso raccontava un aneddoto capitatogli alcuni anni prima della nascita dell’U.A.L.S.I.; recatosi in pellegrinaggio da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, per trovare conforto e speranza, rimase turbato dall’atteggiamento del futuro santo, che, con fare burbero, lo rispedì a casa,rimproverandolo per il suo inutile viaggio. Federico fu amareggiato non poco dalle parole del santo ma dopo molti anni, alla luce di quanto aveva creato per i fratelli ammalati, ha capito che San Pio, conoscendo già evidentemente il progetto di Dio, lo allontanò per indirizzarlo verso la sua vera missione: dedicare la sua vita al prossimo. E così fu. Infatti, alcuni anni dopo quell’episodio, dopo aver partecipato ad un pellegrinaggio a Lourdes con l’Unione amici di Lourdes di Foggia, Federico diede vita all’Unione amici di Lourdes e Santuari italiani e nell’agosto del 1967 fu organizzato il primo pellegrinaggio a Lourdes dell’U.A.L.S.I. con la partecipazione di 16 fratelli ammalati, 20 volontari e 16 pellegrini. In seguito, sotto la guida di Federico e la direzione spirituale di mons. Guerino Grimaldi Vescovo di Nola, l’U.A.L.S.I. è cresciuta, superando gli ostacoli della indifferenza e dell’ignoranza, tanto che nel 1973 fu eretta dallo stesso Vescovo di Nola in Pia Unione, associazione religiosa di diritto canonico. Da allora,con sforzi economici non indifferenti e con l’aiuto di volontari e benefattori, l’U.A.L.S.I., con l’attenta supervisione di Federico Pepe, ha saputo trovare una sua precisa identità ed autonomia, riuscendo a superare, senza smarrirsi, il momento della dipartita del suo fondatore nel 1999. Anzi, rispettando la volontà di Federico, a partire dall’Aprile del 2001 ha intrapreso un nuovo cammino associativo nell’ambito dell’ordinamento giuridico statale nella forma della Fondazione riconosciuta (art.14 e ss. c.c.)
In occasione del Decennale dell'ascesa al cielo del nostro caro Fondatore Federico Pepe
E’ costituita ai sensi degli art.14 e ss. c.c., della legge 20 maggio 1985 n.222 ed ai sensi del comma 9° dell’art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 una Fondazione denominata “Unione Amici di Lourdes e Santuari Italiani – ONLUS”, OVVERO “FONDAZIONE U.A.L.S.I. – ONLUS”. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico relativa alle attività rientranti nella disciplina del dlgs n.460/97 dovrà essere usata la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ovvero l’acronimo “ONLUS”.
La fondazione ha sede in Sant’Anastasia (NA) alla Via Ulivella – n.33.
La durata della Fondazione è illimitata.
La Fondazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire attività dirette all’esercizio di culto ai sensi e per gli effetti della citata legge 20 maggio 1985 n.222 ed attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore dei soggetti che abbiano i requisiti di cui all’art.10 comma 2° e 3° del Dlgs n. 460/97 nonchè a beneficio di tutti quei soggetti privi di tali requisiti purchè consentiti alle organizzazioni che abbiano attività istituzionali svolte nei settori della beneficenza, dell’assistenza e della tutela dei diritti civili di cui al comma 1 n.3 e n.5 dell’art. 10 del predetto decreto legislativo. A tal uopo la Fondazione si obbliga sin d’ora in ottemperanza a quanto prescritto nelle Circolari Ministeriali n.22/E del 22 gennaio 1999 e n.168/E del 26 giugno 1998, come meglio precisato dall’art. 13 del presente statuto, a tenere una diversa rendicontazione delle scritture contabili previste dall’art.20 bis del D.P.R n.600 del 1973 per ciascun settore di attività tali da differenziare contabilmente le risultanze delle attività svolte nei settori rientranti nella disciplina del Dlgs n.460/97, rispetto a quelle protese allo sviluppo dell’attività di diffusione del culto alla Madonna sotto il titolo di “Nostra Signora di Lourdes”. A tal ultimo fine, la Fondazione promuoverà iniziative di carattere religioso ed organizzerà pellegrinaggi a Lourdes e in altri luoghi di culto. Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione potrà svolgere, inoltre, attività direttamente connesse a quelle istituzionali, nonchè attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse sarà comunque consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascun settore, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive della fondazione. Essa, quindi, nei limiti innanzi descritti potrà altresì: a) organizzare viaggi, pellegrinaggi e gite, in proprio o per conto di terzi, indirizzati allo svolgimento di attività di beneficenza e sostegno alle attività istituzionali; b)organizzare spettacoli e manifestazioni artistiche in genere, convegni, conferenze, dibattiti, giornate sociali, incontri e ricerche di ogni tipo indirizzate e finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica sui disagi e le difficoltà delle persone diversamente abili; c)promuovere (in forma diretta e/o indiretta) la redazione e l’edizione di libri e testi nonchè di pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie, depliant, tutti finalisticamente indirizzati alla promozione e sensibilizzazione della tutela dei diritti civili; d) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la promozione ed il finanziamento delle attività oggetto dell’Organizzazione; e)possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purchè tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi. E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 20 maggio 1985 n.222. Per il raggiungimento di dette finalità la Fondazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale, o internazionale, e collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. La Fondazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali (comune, provincia o regione), nonchè da enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.
Sono organi della Fondazione: – il Consiglio d’Amministrazione; – il Direttore spirituale; – il Presidente; – il Collegio sindacale.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da undici membri e dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tre Consiglieri vengono nominati dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Nola tra le persone (sacerdoti, religiosi o laici) di spiccate qualità morali e professionali. Gli altri otto consiglieri sono eletti dal Consiglio Generale dei soci effettivi dell’Associazione religiosa non riconosciuta denominata “UNIONE AMICI DI LOURDES E SANTUARI ITALIANI – UALSI”, fra i soci effettivi che abbiano ricoperto tale qualifica per almeno cinque anni. Alla sostituzione dei Consiglieri che venissero a mancare per qualsiasi causa provvederanno il Vescovo o il Consiglio Generale della Associazione religiosa UALSI ripetendo la competenza di nomina dei sostituiti, e i nuovi Consiglieri cesseranno con gli altri alla scadenza del triennio in corso. Qualora per qualsiasi causa non avvenga la designazione dei consiglieri da parte del Consiglio Generale della predetta Associazione, anche gli altri membri saranno nominati dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Nola. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a cinque adunanze consecutive, decadranno automaticamente dall’incarico.
Il Direttore spirituale è nominato dal Vescovo tra i 3 componenti il Consiglio d’Amministrazione di propria nomina ed ha compiti di coordinamento e direzione dell’attività spirituale della Fondazione.
Il Consiglio d’Amministrazione elegge il Presidente che resterà in carica per la durata del consiglio ed è rieleggibile; elegge anche il VicePresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio d’Amministrazione e lo presiede; sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello statuto; provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario ed opportuno limitato all’ordinaria amministrazione. Il Presidente, in sua alternativa, può nominare un Consigliere che custodisca somme e valori della Fondazione ed esegua ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
Al Consiglio d’Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e l’approvazione entro il mese di Aprile di ciascuno anno dei bilanci consuntivo e preventivo con l’obbligo di tenere una diversa rendicontazione delle scritture contabili previste dall’art.20 bis del D.P.R n.600 del 1973 per ciascun settore di attività tali da differenziare contabilmente le risultanze delle attività svolte nei settori rientranti nella disciplina del Dlgs n.460/97, rispetto a quelle protese allo sviluppo dell’attività di diffusione del culto alla Madonna sotto il titolo di “Nostra Signora di Lourdes. Il Consiglio d’Amministrazione dovrà tenere un libro per le annotazioni dei movimenti di cassa, un libro verbali Consiglio d’Amministrazione vidimato, libro dei cespiti.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente, con lettera raccomandata, fax, posta elettronica e con ogni altro mezzo recante riscontro di notifica, almeno otto giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare, della data dell’ora e del luogo ove si terrà il consiglio. Il Consiglio è presieduto di diritto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza dal consigliere più anziano nella qualifica di socio effettivo. Le adunanze del Consiglio d’Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti a votazione palese. I Consiglieri non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio.
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri tutti aventi i requisiti previsti dalla legge, nominati uno dal Vescovo pro-tempore di Nola e due dal Consiglio Generale dei soci dell’Associazione religiosa non riconosciuta denominata “UNIONE AMICI DI LOURDES E SANTUARI ITALIANI – UALSI”.I componenti del collegio non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio. Per le sostituzioni e per le ipotesi di mancata designazione da parte del Consiglio Generale della Associazione religiosa si procederà in modo analogo a quanto previsto per i Consiglieri. I sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipino a cinque adunanze consecutive, siano esse di c.d.a. che del collegio stesso, decadranno automaticamente dall’incarico.
Il patrimonio della Fondazione è costituito da: – beni immobili oggetto della dotazione; – dalle rendite delle sostanze immobiliari e mobiliari; – contributi di privati; – contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; – contributi di organismi internazionali; – donazioni e lasciti testamentari; – rimborsi derivanti da convenzioni; – entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. E’ fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. In ottemperanza a quanto prescritto nelle Circolari Ministeriali n.22/E del 22 gennaio 1999 e n.168/E del 26 giugno 1998, il Consiglio è obbligato a tenere una diversa rendicontazione delle scritture contabili previste dall’art.20 bis del D.P.R n.600 del 1973, così come introdotto dall’art.25, comma 1, differenziando contabilmente in modo univoco le risultanze delle attività svolte nei settori rientranti nella disciplina del Dlgs n.460/97, rispetto a quelle protese allo sviluppo dell’attività di diffusione del culto alla Madonna sotto il titolo di “Nostra Signora di Lourdes”. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio in corso e sottoporlo all’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono la riunione del Consiglio che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede della Fondazione a disposizione di tutti coloro che avendone diritto, lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E’ fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi di riserva, durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio prende atto dello scioglimento della Fondazione e nomina un liquidatore stabilendo i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. Il liquidatore, salvo altra destinazione imposta dalla legge, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale o avente fine di pubblica utilità operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonchè quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e della legge 20 maggio 1985 n.222, e ss. modifiche ed integrazioni.
Statuto Pia unione amici di Lourdes e Santuari Italiani
Regolamento del Personale di Assistenza della Pia Unione Amici di Lourdes e Santuari Italiani “U.A.L.S.I.”